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28/01/2021
Legge di Bilancio 2021 - Bonus Fiscali - Beneficiari persone Fisiche
scritto da: admin


Una sintesi delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 31 dicembre 2020) pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020.
Oggi vi sintetizziamo le principali novità sui Bonus fiscali, nello specifico quelli rivolti a persone fisiche.


Proroga Bonus edilizi
Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
  •  il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  •  la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
  •  l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
  •  il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
  •  il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


Bonus idrico
Viene introdotto un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.


Superbonus 110%
Viene modificata la disciplina del superbonus 110%, si riportano le modifiche di maggiore interesse.
In particolare:
  •  tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
  • viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 ;
  •  si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
  • viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
  • per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.


Credito d’imposta cuochi professionisti

L’articolo 1, commi 117–123, L. 178/2020 attribuisce ai cuochi professionisti, impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, un credito d’imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021: 
  • acquisto di beni strumentali durevoli; 
  • partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.


Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

L’articolo 1, commi da 219 a 226, L. 178/2020, inserito nel corso dell’esame della Legge di Bilancio 2021 alla Camera dei deputati, introducono un credito d’imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, che:
  • vengano detenuti per almeno 5 anni
  • il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite. 

Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. 


Credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni

Credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore:
  • per le persone fisiche esercenti attività economica a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;
  • per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.









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