Credito d’imposta ZES ( Zone Economiche Speciali)
OBIETTIVI E FINALITÀ
Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone economiche speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4 del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).


Il D.L. n. 91 del 2017, con l’istituzione delle Zone Economiche Speciali, ha individuato un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. L’obiettivo principale è certamente quello di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali che presentino maggiore rilevanza strategica. 
Le ZES sono, quindi, aree geograficamente limitate e chiaramente identificate nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali le imprese potranno beneficiare di speciali incentivi (fiscali e normativi, sotto forma di credito di imposta e di semplificazioni amministrative) volti a creare condizioni più favorevoli per gli investimenti e lo sviluppo territoriale. Le ZES  saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e potranno essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo.
In buona sostanza, le ZES avranno come finalità quella di offrire alle imprese del sud Italia, che stabiliscono in uno specifico territorio la propria sede, un pacchetto variegato di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative. 
Le proposte di istituzione della Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) o in transizione (con Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea). Tali regioni possono presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.



DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Tutte le imprese operanti nel territorio di una Zona economica speciale possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia. Attualmente le Zes istituite sono tre: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata



INVESTIMENTI AGEVOLABILI  E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA  
Il bonus consiste in un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nuovi, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ubicate in una Zes. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 91/2017, che disciplina tali benefici fiscali, amplia, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2022 del periodo agevolato ed elevando a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.
Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata.
Per quanto concerne gli investimenti agevolabili  valgono le stesse regole previste dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 ( Credito d’imposta Sud).
Pertanto risultano agevolabili :
  • Beni strumentali nuovi;
  • Macchinari;
  • Impianti e attrezzature;

Sono  agevolabili  anche gli acquisti di beni  mediante contratti di locazione finanziaria nonché gli acquisti in sale and lease beck ( risposta  Agenzia delle Entrate Interpello n.420 del 24  settembre 2020)
La misura del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno è pari al:
     45% per le piccole imprese ( investimento max 3mln);
     35% per le medie imprese ( investimento max 10mln); 
     25% per le grandi imprese ( investimneto max 15mln);
In particolare, come indicato nello stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 (sezione III - rigo B26), in linea con quanto riportato nell’Allegato 1 - Tipologie di investimenti innovativi al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, tra gli investimenti agevolabili sono inclusi hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a:
  • organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati
  • gestire interfacce anche multimediali
  • utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse
  • ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy
  • assistere in remoto apparecchiature specialistiche. 

Il credito d‘imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione per il pagamento di  imposte e contributi mediante modello F24 (compensazione orizzontale).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre    agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 174 della legge di bilancio 2021 ( Legge 178 del 30 dicembre 2020)  in linea con altre disposizioni già vigenti, prevede per le imprese che intraprendono una nuova attività all’interno della Zes, una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale l’attività è stata intrapresa e e per i sei periodi d'imposta successivi.
La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
      a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
      b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all’interno della  Zes.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.



MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare del credito d’imposta, è necessario inviare telematicamente  l’apposita comunicazione nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.

I dati inviati nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità sono sottoposti a una verifica di carattere formale e qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000 euro, l’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche previste dal Codice antimafia.
Nel caso in cui non vi siano motivi ostativi, al contribuente viene comunicata l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Al momento le richieste sono sospese in attesa che venga aggiornato il software per le nuove richieste  di agevolazione.



DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA
I soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare la documentazione che dimostri il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
La questione riguarda tanto l’acquisto di beni strumentali nuovi, quanto quelli acquisiti con contratto di locazione finanziaria. La documentazione idonea è rappresentata dalle fatture oggetto dell’investimento, dai documenti di trasporto seguiti dalle fatture nonché dai preventivi sui quali è possibile chiedere l’agevolazione purché siano poi  seguiti dalle fatture che rispecchiano in pieno il preventivo iniziale.  Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni dell’ articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
 


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