Credito d’imposta Legge n. 208/2015 Articolo 1 , commi 98-108 e ss.mm


OBIETTIVI E FINALITÀ
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015  modificato dall’articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021)  introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 il 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (in seguito “credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”.



DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Destinatari di tale beneficio, sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla  natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. 
Il bonus può essere richiesto indipendentemente dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato. Difatti,  anche i contribuenti forfettari possono beneficarne.
Gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, soltanto, per la parte dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
Tuttavia, il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle operanti nei seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonchè della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi  anche i settori del credito, della finanza e delle assicurazioni.



INVESTIMENTI AGEVOLABILI
  • Beni strumentali nuovi;
  • Macchinari;
  • Impianti e attrezzature;

Sono  agevolabili  anche gli acquisti di beni  mediante contratti di locazione finanziaria nonché gli acquisti in sale and lease beck ( risposta  Agenzia delle Entrate Interpello n.420 del 24  settembre 2020)
La misura del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno è pari al:
     45% per le piccole imprese ( investimento max 3mln);
     35% per le medie imprese ( investimento max 10mln); 
     25% per le grandi imprese ( investimneto max 15mln);
In particolare, come indicato nello stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 (sezione III - rigo B26), in linea con quanto riportato nell’Allegato 1 - Tipologie di investimenti innovativi al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, tra gli investimenti agevolabili sono inclusi hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a:
  • organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati
  • gestire interfacce anche multimediali
  • utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse
  • ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy
  • assistere in remoto apparecchiature specialistiche. 

Con la risposta n. 399 del 23 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono ammessi all'agevolazione i beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ovvero che devono "essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa"
Nella risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di trasferire ai soci il credito d’imposta evidenziando come l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre    agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare del credito d’imposta, è necessario inviare telematicamente  l’apposita comunicazione nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.
I dati inviati nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità sono sottoposti a una verifica di carattere formale e qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000 euro, l’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche previste dal Codice antimafia.
Nel caso in cui non vi siano motivi ostativi, al contribuente viene comunicata l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Al momento le richieste sono sospese in attesa che  venga aggiornato il software per le nuove richieste  di agevolazione.


DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA
I soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare la documentazione che dimostri il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
La questione riguarda tanto l’acquisto di beni strumentali nuovi, quanto quelli acquisiti con contratto di locazione finanziaria. La documentazione idonea è rappresentata dalle fatture oggetto dell’investimento, dai documenti di trasporto seguiti dalle fatture nonché dai preventivi sui quali è possibile chiedere l’agevolazione purchè siano poi  seguiti dalle fatture che rispecchiano in pieno il preventivo iniziale.  Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni dell’ articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
 


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