Credito d’imposta Formazione 4.0
OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Credito d’imposta Formazione 4.0 istituito  dall’art.1, commi  da 45 a 56 della Legge n.205/2017) è una misura volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
La legge di Bilancio 2021 ( art.1 commi 1064) ha prorogato fino al 2022 il credito in oggetto con ampliamento dei costi ammissibili.


DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA  
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione è riconosciuto in misura del:
  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese. 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
I costi agevolabili, ai sensi del DM 4 maggio 2018, sono le spese per l’attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione  o al consolidamento  delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale  delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0 al quale  si rimanda.
Risultano agevolabili le spese di formazione, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore/giornate di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute, contributi previdenziali e assitenziali, ratei di 13° e 14° mensilità, ratei di  Tfr, etc.
Il comma 1064 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021 ha  provveduto ad estendere la tipologia di spese agevolabili a quelle indicate all’art.31, comma 3, del Regolamento UE n.651/2014 ed in particolare  alle spese del personale relative
  • ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette ( amministrative , di locazione, generali , etc) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione ( spese di viaggio , materiali/forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti/attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione; sono escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.




DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Al riguardo, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.
Pertanto viene ribadito  che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.
Infine  si ricorda che  è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione.
 


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